Art. 8
La Biblioteca deve
assicurare l’apertura al pubblico, anche nelle ore pomeridiane,
almeno in alcuni giorni della settimana;
La Biblioteca è di norma chiusa al pubblico per un periodo di
almeno quindici giorni durante il mese di agosto;
Gli orari della Biblioteca sono comunicati all’utenza mediante
affissione di apposito avviso nella bacheca della Biblioteca.
Art. 9
Nella fruizione della
Biblioteca è vietato:
- introdurre materiale librario o documentario proprio, ad
eccezione di quello indisponibile presso la Biblioteca stessa, ma
necessario per effettuare studi e ricerche;
- fare segni o scrivere sui libri o arrecare altri tipi di danni
ai volumi o ad altro materiale;
- entrare o trattenersi nelle sale di lettura per fini estranei
allo studio;
- servirsi, insieme ad altri lettori, della stessa opera o dello
stesso materiale documentario, salvo che se ne chieda il permesso
e sia possibile un’ospitalità tale da non recare disturbo agli
altri utenti;
- fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca che non sia
eventualmente destinato ai fumatori.
Art. 10
La richiesta delle opere
desiderate in lettura va sempre effettuata per iscritto su schede
fornite dalla Biblioteca. Nella scheda devono essere indicati
chiaramente l’autore, il titolo, l’edizione e la segnatura
dell’opera richiesta, nonché le generalità del richiedente e,
eventualmente, gli estremi di un suo documento di riconoscimento.
Per ogni opera va fatta una richiesta separata.
Possono essere istituite sezioni che permettono il libero accesso
ai libri da parte degli utenti o di talune loro categorie.
L’accesso ai magazzini librari per la ricerca diretta dei volumi
è possibile su motivata richiesta e conseguente autorizzazione.
Art. 11
Le informazioni
Bibliografiche posso essere richieste verbalmente agli addetti
all’assistenza o, per iscritto, al Direttore o Preposto della
Biblioteca.
Possibilmente, deve essere messa a disposizione degli utenti una
guida della Biblioteca che informi della consistenza delle
raccolte, dei servizi e delle norme che li regolano.
La Biblioteca può pubblicare periodicamente bollettini o liste
delle nuove acquisizioni.
Art. 12
Il Direttore o Preposto può
negare il permesso di riproduzione nei casi in cui il materiale
possa soffrire danno dalle relative operazioni.
Art. 13
Sono esclusi di regola dal
prestito:
- le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e, in
genere, le opere di diffusa consultazione;
- le pubblicazioni periodiche;
- le miscellanee;
- i libri antichi pregiati o rari.
Art. 14
Non possono essere dati in
consultazione i libri o i materiali documentari che, per
avventura, non siano stati oggetto negli ultimi tre anni di
operazioni di spolveratura – disinfezioni – disinfestazione.
Art. 15
Nessun lettore può uscire
dalla Biblioteca senza aver prima restituito o depositato in
custodia le opera ricevute in lettura. Le richieste vengono
annullate all’atto della restituzione ed archiviate a fini
statistici.
I frequentatori possono motivatamente chiedere che talune opere
che non siano di frequentissima consultazione, ottenute in
lettura, non siano riposte dopo la restituzione, ma rimangono a
loro disposizione per alcuni giorni preindicati.
Art. 16
Salva la responsabilità e/o
penale, chi trasgredisce la disciplina della Biblioteca o ne turba
la quiete o si rende colpevole di sottrazioni oppure di guasti,
viene escluso temporaneamente e definitivamente dall’accesso
alla Biblioteca.
Chi non restituisce l’opera ricevuta entro il termine che deve
essere stabiliti all’atto del prestito, o la restituisca
danneggiata, viene invitato a restituire l’opera o a sostituirla
con altro esemplare identico, oppure, se l’opera non si trova in
commercio, a risarcire il danno su indicazione del Direttore o
Preposto della Biblioteca. Trascorsi inutilmente trenta giorni, il
Direttore o Preposto deve comminare l’esclusione dal prestito
nonché dall’accesso temporaneo o definitivo alla Biblioteca e
provvede alla citazione dell’inadempiente dinanzi all’Autorità
giudiziaria.
Art. 17
Entro la seconda metà di
luglio tutte le opere concesse in prestito devono essere
effettivamente restituite alla Biblioteca e ricollocate al loro
posto. Nel periodo anzi detto non si concedono libri in prestito,
salva motivata richiesta e conseguente autorizzazione. |